Una nostra storica Proposta ! Acqua e Rifiuti: Gestione
Pubblica e Partecipata a Tutela della Salute Pubblica e
dei Beni Comuni!
Non ci vuole molto.. .100 passi e ” le mani libere”
A MARZI COME A SARECENA E IN TANTI ALTRI
COMUNI VIRTUOSI iL SERVIZIO Integrato del Ciclo dei
Rifiuti e delle Acque viene gestito da una AZIENDA
SPECIALE PUBBLICA E PARTECIPATA ,
PARTECIPAZIONE garantita attraverso l’istituzione di
Comitati di Garanti (i cittadini, attraverso comitati e
associazioni, possano fattivamente contribuire cosi’ alle
politiche gestionali dell’azienda consortile).
In questi Comuni I SERVIZI sono garantiti CON LE
TARIFFE PIU’ BASSE D’ITALIA MOLTIPLICANDO LE
UNITA’ LAVORATIVE. Evitando di esternalizzare il
servizio, o parte di esso, a società realizzate ad hoc
dalla Regione Calabria, come la SoRiCal SpA..LA DITTA
PRIVATA DI RIFIUTI ECC
Dalla captazione all’adduzione, alla distribuzione e alla
depurazione: tutto è in mano ad un soggetto
interamente pubblico che così riesce a far pagare di
meno i cittadini.
QUESTO MODELLO DI GESTIONE DEI SERVIZI CON lo
Strumento AMMINISTRATIVO della forma di azienda
speciale, è senza scopo di lucro e gli eventuali avanzi
di gestione sono finalizzati esclusivamente al
miglioramento del servizio integrato. L’azienda speciale
rientra, inoltre, nella categoria degli enti pubblici
economici (Cass. Sez. un. 15 dicembre 1997, n. 12654)
cioè degli enti di diritto pubblico la cui attività, pur se
strumentale rispetto al perseguimento di un pubblico
interesse, ha per oggetto l’esercizio di un’impresa ed è
uniformata a regole di economicità perché ha l’obiettivo
del pareggio di bilancio.
Istituisce l’esercizio del governo partecipativo del
servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti
finalizzato al recupero DI MATERIA, da parte delle
popolazioni e dei lavoratori interessati, sugli atti
fondamentali di pianificazione e gestione
“SI afferma “Incompatibilità fra gestione della raccolta,
gestione dello smaltimento e gestione del riciclo”, i il
principio di netta separazione in ogni territorio dei ruoli
tra soggetti pubblici gestori della fasi di raccolta e gli
attuali soggetti privati gestori proprietari di impianti di
smaltimento, sotto forma di qualsiasi collegamento
societario. La separazione si rende necessaria perché
finora si è verificato che la gestione unica ha fatto sì
che la fase della raccolta fosse finalizzata dal gestore
ad assicurare il pieno utilizzo degli impianti di discarica
e incenerimento, mettendo pertanto in subordine la
riduzione, il riuso e il riciclo”
Si PRATICA LA “Tariffa puntuale”, l’obbligo
dell’introduzione della tariffa puntuale, tariffa che
responsabilizza le singole utenze che dovranno pagare
il servizio sulla base della quantità e qualità dei rifiuti
conferiti, stimolandole in questo modo a produrne di
meno e a dividerli di più.
L’applicazione in un Comune di un simile Piano di
gestione dei Servizi costituisce la traduzione normativa
del risultato referendario recepire ed applicare il
risultato referendario del giugno 2011 sull’affidamento
della gestione dei servizi pubblici locali nonché della
sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012,
che esclude l’obbligo dell’assegnazione del servizio
tramite gara, ma permette l’affidamento diretto a
proprie società interamente pubbliche, così come
previsto dalla legislazione europea.
“recepire gli indirizzi della risoluzione del Parlamento
europeo del 24 maggio 2012 “un’Europa efficiente
nell’impiego delle risorse
1. assicurare l’informazione continua e trasparente alle
comunità in materia di ambiente e rifiuti, secondo
quanto prescritto dalla Carta di Ottawa per la
promozione della salute del 21 novembre 1986, dal D.
Lgs n. 502/2006, art. 13, dalla Carta di Aalborg del
1994, affinché i cittadini siano messi in grado di
controllare i determinanti di salute per la promozione
della salute stessa e di partecipare alla formazione
delle decisioni istituzionali per la gestione dei rischi
ambientali e sanitari in tutte le fasi connesse al ciclo
dei rifiuti (Convenzione di Aarhus 26.6.1998, Direttiva
2003/35/CE, Direttiva “2008/98/CE);
2. recepire ed applicare il Sesto Programma di Azione
per l’ambiente della CE, in particolare in materia di
riduzione dei rifiuti, che prevedeva la riduzione della
produzione dei rifiuti del 20% al 2020 e del 50% al 2050
rispetto alla produzione del 2000;
3. recepire ed applicare la Direttiva quadro 2008/98/CE,
laddove in particolare indica la scale delle priorità nella
gestione dei rifiuti e afferma che “la preparazione per il
riutilizzo, il riciclo o ogni altra operazione di recupero di
materia sono adottate con priorità rispetto all’uso dei
rifiuti come fonte di energia”, per cui, all’interno del
recupero diverso dal riciclo, va privilegiato il recupero di
materia rispetto al recupero di energia, rafforzando
quanto già recepito nella normativa italiana con la
modifica dell’art. 179 del D. Lgs n. 152/2006 operata
dal D. lgs n. 295/2010;”
Cariati . LE LAMPARE BJC , Associazione aderente alla
Rete Difesa del Territorio – Franco Nisticò e
al Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica B.Arcuri
Nel video l’esempio di Marzi, in provincia di Cosenza
non su Marte!
“L’Azienda speciale è ente strumentale dell’Ente Locale
dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
Consiglio. Si tratta pertanto di un ente di diritto
pubblico, diverso dal Comune da cui dipende
funzionalmente
La personalità giuridica, che si acquisisce con
l’iscrizione al registro delle imprese, fa dell’azienda
speciale un soggetto di diritto a sé stante, indipendente
e diverso dall’ente locale che lo ha costituito. All’Ente
Locale compete l’approvazione degli atti fondamentali
dell’azienda speciale: il pianoprogramma comprendente
il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente
Locale e Azienda, i bilanci economici di previsione
pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio
di esercizio.
Anche lo statuto, al momento della costituzione
dell’azienda speciale, viene approvato dal Consiglio”